LA SOSPENSIONE DEL MUTUO

Sospensione Mutuo

LA SOSPENSIONE DEL MUTUO

LA SOSPENSIONE DEL MUTUO PRIMA CASA

In questo periodo che non ha nulla di consueto e normale, una delle massime preoccupazioni, è il pagamento del mutuo della casa, ma fortunatamente il governo ha previsto la possibilità di sospensione del mutuo prima casa grazie al Fondo di Solidarietà.

Il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (il cosiddetto fondo Gasparrini) è stato istituito, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la legge n. 244 del 24/12/2007 che ha previsto la possibilità, per i titolari di un mutuo fino a 250.000 euro, di beneficiare della sospensione per un periodo di tempo massimo di 18 mesi.

CURA ITALIA E DL LIQUIDITÀ

In occasione della situazione contingente legata al Coronavirus il Fondo è stato rifinanziato con 400 milioni di euro e, come disposto dall’art. 54 de Decreto legge 18/20020 (il cosiddetto “Cura Italia“) e successivamente dall’art. 12 del dl dell’8 aprile (il cosiddetto “DL liquidità”) la platea dei beneficiari è stata allargata alle seguenti categorie:

  • I lavoratori che hanno subito una sospensione o una riduzione dell’orario di lavoro per un periodo almeno di 30 giorni;
  • I lavoratori autonomi e liberti professionisti, inclusi artigiani e commercianti che hanno registrato una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o restrizione della propria attività;

Restano valide le altre casistiche di temporanea difficoltà economica come:

  • La cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
  • La cessazione dei rapporti di lavoro “atipici”;
  • La morte o riconoscimento di handicap grave di un titolare del mutuo;

LA DURATA DELLA SOSPENSIONE DEL MUTUO

Il decreto attuativo del MEF dell’articolo 54 del Cura Italia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 Marzo 2020, specifica che la sospensione delle rate può avvenire per:

  • 6 mesi quando la sospensione/riduzione del lavoro ha una durata compresa tra 30 e 150 giorni lavorativi consecutivi;
  • 12 mesi quando la sospensione/riduzione dell’orario di lavoro interessa un periodo che va dai 151 ai 302 giorni di lavoro consecutivi;
  • 18 mesi se la sospensione/riduzione dell’orario di lavoro supera i 303 giorni lavorativi consecutivi.

Questa sospensione, specifica il decreto attuativo, può essere reiterata, sempre per una durata massima complessiva di 18 mesi, entro le risorse in dotazione del Fondo.