Apposizione dei sigilli sui beni ereditari

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Apposizione dei sigilli sui beni ereditari

Successivamente alla scomparsa di una persona si può scegliere di custodire i beni ereditari con l’apposizione dei sigilli. È un processo che viene fatto in attesa che tali beni vengano devoluti ai legatari o agli eredi.

La situazione si complica quando il patrimonio è composto da beni diversi e se sono presenti controversie sulla loro attribuzione. Per questo motivo spesso è utile, e a volte obbligatorio, fare l’inventario dei beni della persona venuta a mancare.

L’inventario dei beni dopo il decesso di una persona

Il Tribunale solitamente incarica un pubblico ufficiale di eseguire l’inventario dei beni. Dopo di che egli redige un processo verbale, all’interno del quale vengono descritti:

  • i beni immobili;
  • quelli mobili all’interno dell’abitazione;
  • il denaro contante;
  • le eventuali scritture contabili.

Riguardo agli immobili, il pubblico ufficiale dovrà descrivere la loro natura, la loro situazione, i confini e i numeri del catasto. Questo processo serve nell’eventualità che in futuro qualcuno contesti i beni del defunto; essendo tutti trascritti sarà molto più semplice fare chiarezza. Inoltre, secondo la legge il pubblico ufficiale deve interrogare coloro che avevano la custodia dei beni mobili o abitavano la casa in cui stavano i beni. Ciò deve avvenire prima di chiudere l’inventario, in modo che possano comunicare al pubblico ufficiale se ci siano altri oggetti da comprendere nell’inventario.

L’inventario può essere redatto da un cancelliere che viene nominato dal tribunale o da un notaio designato, agendo in qualità di pubblico ufficiale.

Apposizione dei sigilli: chi può richiederla e in che modo?

La procedura cautelare e provvisoria dell’apposizione dei sigilli può essere richiesta:

  • dall’esecutore testamentario;
  • dagli eredi;
  • dai creditori,;
  • da chi coabitava col defunto;
  • da chi al momento della morte della persona era addetta al suo servizio;
  • dal PM.

I predisposti come eredi possono tutelarsi  richiedendo l’apposizione dei sigilli, in vista del futuro riconoscimento dei beni. Quando si possono applicare  sigilli? La procedura di salvaguardia dei beni si applica nel momento in cui essi restino incustoditi o siano in mano a persone che non sono state precedentemente designate per la successione.

L’apposizione e la rimozione dei sigilli

Colui che vuole attuare la procedura di apposizione dei sigilli deve depositare l’istanza al Tribunale del luogo dove viveva il defunto, allegando il suo certificato di morte in carta libera, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e la copia del testamento in bollo, se esiste. Alternativamente al Tribunale i sigilli possono essere apposti dal Giudice di Pace. Il giudice emetterà il provvedimento di autorizzazione entro 15 giorni dal deposito della domanda.

Il tempo minimo entro il quale i sigilli possono essere rimossi sono 3 giorni. Per la rimozione si segue la stessa procedura dell’apposizione. Dopo la decisione del giudice, un ufficiale incaricato si occuperà della rimozione.

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