Il mutuo è definito dalla legge nell’art.1813 C.C. come il “contratto col quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”.
Il contratto di più frequente applicazione è quello stipulato con Banche od Istituti bancari.
Il mutuo è arricchito di svariate clausole non sempre di immediata comprensione, ma necessarie a regolare i rapporti tra le parti per la durata prevista:
- modalità di erogazione;
- fissazione dei termini di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi;
- determinazione di altre spese per gli oneri di amministrazione del contratto;
- disciplina e costi di estinzione anticipata;
- prestazione e manutenzione delle garanzia;
- conseguenze degli inadempimenti relativi (ritardi) e assoluti (mancato pagamento).