Notai come giudici

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Notai come giudici

Notai come giudici: che significa? Dalla fine di questo febbraio i notai potranno autorizzare alcune procedure prima riservate solo alle autorità giudiziarie. Quali tipi di atti potranno autorizzare? Quale ruolo svolgeranno? Vediamo ciò che cambierà.

La novità

Con l’articolo 21 del decreto legislativo 149/22 della riforma Cartabia, a partire dal 28 febbraio sarà possibile parificare i notai e l’autorità giudiziaria per quanto riguarda il rilascio delle autorizzazioni di legge per la stipula di atti pubblici e scritture private autenticate nei quali intervenga una persona destinataria di particolari misure di protezione.

Le persone destinatarie di tali misure sono i “minori, gli interdetti, gli inabilitati o soggetti beneficiari dell’amministrazione di sostegno”. Quindi persone che non hanno raggiunte la maggior età e adulti non capaci di agire o privi di autonomia. I notai potranno avere lo stesso potere dei giudici anche per i beni ereditari e l’iter, che prima era più lungo, verrà accelerato.

Ruolo del notaio

La legge attribuirà al notaio rogante la competenza autorizzatoria, senza altre limitazioni. Quindi a qualunque notaio sarà possibile chiedere di emanare l’autorizzazione. L’unica condizione è che la stipula dell’atto in questione sia presa in carico dal notaio incaricato. Ad esempio, un notaio di Firenze può essere incaricato di una donazione che ha oggetto un terreno ubicato a Milano da un nonno residente a Bologna a favore di un nipote minorenne residente a Bari. Il notaio che se ne occuperà sarà sempre quello a cui è stato preposto il caso, indipendentemente dal luogo che abitano gli stipulanti.

Notai come giudici: cosa comporta la variazione?

Questa normativa è stata approvata nell’ottobre del 2022. Essa oltre a mettere da parte le competenze del tribunale all’interno della volontaria giurisdizione, attribuisce ai notai la competenza per emettere provvedimenti autorizzati relativi alla stipula di atti che coinvolgano minori o interdetti. “Notai come giudici” perché il notaio potrà concedere autorizzazioni per la stipula di atti nei quali intervenga una di queste categorie, procedura prima riservata esclusivamente ai giudici. Anche quelli che hanno per oggetto beni ereditari. Il notaio si orienterà in base alle richieste fattogli da parte del rappresentante legale della persona presa in carico. Per il rilascio dei vari permessi, il notaio potrà farsi supportare da consulenti. Sarà sua premura ottenere informazioni che gli permetteranno di decidere o meno di autorizzare il rilascio. Le autorizzazioni dovranno occuparsi necessariamente di atti da sottoscrivere dal notaio autorizzante.

La conferma sarà comunicata dal notaio alla cancelleria del tribunale e al pubblico ministero, cosicché possa essere proposto un reclamo da parte del giudice e possano essere apportate eventuali modifiche. Oltre all’autorizzazione, il notaio rogante dovrà fornire la documentazione istruttoria, in modo che si possa realizzare un fascicolo riguardante il procedimento.

L’autorizzazione potrà acquisire piena efficacia ed entrare in vigore solo una volta passati venti giorni senza che sia stato presentato reclamo. In questo modo la stipula dell’atto in cui è coinvolto il minore o l’adulto inabile inizierà ad avere validità.

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