Unione civile: diritti e doveri

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Unione civile: diritti e doveri

L’unione civile

La legge sulle unioni civili riconosce a due persone maggiorenni dello stesso sesso il diritto di costituire un’unione civile, registrata e riconosciuta a livello giuridico.

Le unioni così formate vengono definite nella legge “formazioni sociali specifiche” per contraddistinguerle dal matrimonio.

Chi vuole accedere alle unioni civili, dovrà fare un’apposita dichiarazione di fronte all’Ufficiale di Stato Civile ed alla presenza di due testimoni. La dichiarazione verrà quindi registrata nell’archivio dello stato civile, come gli atti di matrimonio.

Gli obblighi dell’unione civile

Dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, deriva l’obbligo all’assistenza morale e materiale e il diritto alla coabitazione. Ciascuna, in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, contribuisce ai bisogni comuni. Quindi diritti e doveri sono analoghi a quelli che il codice civile prevede per i coniugi.

A differenza delle coppie unite in matrimonio, per le coppie omosessuali non è previsto l’obbligo reciproco di fedeltà e di collaborazione nell’interesse della famiglia.

I diritti dei partner dell’unione civile

I partner sono inoltre riconosciuti a tutti gli effetti come dei veri e propri coniugi, in caso di malattia, ricovero e in caso di morte. In questo caso, il partner superstite avrà diritto:

  • alla pensione di reversibilità;
  • al Tfr dell’altro e anche all’eredità;
  • nella stessa quota prevista per i coniugi uniti in matrimonio.

Per quanto riguarda il cognome, i partner, per la durata dell’unione civile, potranno stabilire di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome.

Vincoli e scioglimento dell’unione civile

Non potranno unirsi civilmente:

  • le persone ancora sposate;
  • i parenti;
  • chi ha commesso un omicidio o un tentato omicidio nei confronti di un precedente coniuge o membro di una unione civile.

L’unione civile si scioglie quando anche una sola delle parti manifesta la volontà di scioglimento dell’unione registrata dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile.

Dopo tre mesi dalla presentazione della comunicazione si potrà chiedere il divorzio vero e proprio. Questo potrà essere ottenuto:

  • per via giudiziale;
  • oppure attraverso la negoziazione assistita;
  • oppure attraverso un accordo sottoscritto davanti all’Ufficiale di Stato Civile.

Per qualsiasi chiarimento sulle unioni civili, matrimonio e convivenze,  lo Studio Notarile Moccia è a vostra disposizione. Contattate il nostro Studio chiedeteci un’appuntamento o un preventivo.

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