Il testamento biologico è una legge dello stato

Il Testamento Biologico

Il testamento biologico è una legge dello stato

In vigore dal 31 gennaio 2018, la legge sul testamento biologico ribadisce il diritto all’autodeterminazione: nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata (tranne che per alcuni casi previsti dalla legge). Inoltre ogni cittadino italiano può esprimere la volontà di essere curato o meno e decidere in prima persona sul proprio percorso di fine vita.

Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT)

Il cuore della legge è l’introduzione della disciplina delle DAT – Disposizioni Anticipate di Trattamento – con le quali ogni persona maggiorenne può fornire per tempo le indicazioni sui trattamenti sanitari da ricevere o da rifiutare nel caso in cui si trovasse in condizione di incapacità di decidere sul momento. E’ un’opportunità rivolta dunque non solo ai malati ma anche e soprattutto alle persone sane che desiderino esprimere in maniera cosciente le proprie volontà in materia di assistenza sanitaria.

Compilando il testamento biologico si può decidere di accettare di sottoporsi a qualsiasi cura oppure rifiutare qualsiasi terapia. Oppure si può decidere di non volersi sottoporre ad alcuni trattamenti come ad esempio la nutrizione e l’idratazione artificiale, la rianimazione, la somministrazione di alcuni farmaci, la sedazione etc.

Come si fa il testamento biologico?

La redazione delle DAT può avvenire in diverse forme:

  • dal notaio (sia con atto pubblico, sia con scrittura privata in cui la persona scrive autonomamente le proprie volontà e fa autenticare le firme dal notaio). In entrambe i casi il notaio conserva l’originale;
  • presso l’Ufficio di stato civile del Comune di residenza (con scrittura privata) che provvede all’annotazione in un apposito registro, ove istituito;
  • nelle strutture sanitarie competenti delle Regioni che abbiano regolamentato la raccolta delle DAT (con scrittura privata);
  • presso gli Uffici consolari italiani, per i cittadini italiani all’estero (nell’esercizio delle funzioni notarili).

Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.

Se il disponente non è in condizione di firmare, la legge notarile prevede la possibilità di stipulare l’atto in presenza di due testimoni. In alternativa può manifestare la DAT anche attraverso una videoregistrazione o altro dispositivo che consenta di comunicare a distanza.

Le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.

Dove sono inserite e consultabili le DAT

Tutte le DAT consegnate presso i notai, i Comuni, le strutture sanitarie competenti e i consolati italiani all’estero sono trasmesse e inserite nella Banca dati nazionale delle DAT istituita presso il Ministero della salute dalla legge di bilancio 2018. La Banca dati DAT, regolamentata dal DM 10 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.13 del 17 gennaio 2020, è stata attivata a partire dal 1 febbraio 2020.

Per qualsiasi necessità di approfondimento di questo argomento, puoi contattare lo Studio Notarile Moccia.

Il primo consulto è gratuito.