SOCIETÀ TRA I PROFESSIONISTI

Società tra i professionisti

SOCIETÀ TRA I PROFESSIONISTI

LA SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI, ALTERNATIVA ALLO STUDIO ASSOCIATO

La Società Tra i Professionisti (STP) rappresenta un’alternativa allo studio associato. Infatti permette l’associazione fra i lavoratori appartamenti alle cosiddette professioni protette o riconosciute, cioè tutelate da un ordine professionale, un collegio e/o un albo specifico.

La Società tra i professionisti è regolamentata dall’art. 10 della Legge 12 novembre 2011 nr. 183 e dal successivo decreto attuativo DM Giustizia nr. 34 del 08/02/2013.

Come per lo studio associato, anche la STP deve essere iscritta al Registro delle Imprese. L’iscrizione deve essere poi notificata all’ordine, collegio o albo di riferimento.

CARATTERISTICA FONDAMENTALE DELLE STP

Caratteristica fondamentale delle STP, è che possono aprirla solo i professionisti appartenenti alle professioni protette, ossia, quelle iscritte a collegi, ordini e albi specifici. Alcuni esempi:

  • Medici;
  • Veterinari;
  • Ingegneri;
  • Avvocati;
  • Commercialisti ed esperti contabili;
  • Maestri di sci;
  • Giornalisti;
  • ecc.;

La STP può avere diverse forme giuridiche secondo uno dei modelli societari previsti dal nostro ordinamento:

  • si parla infatti di STP mono disciplinare quando l’oggetto sociale della società professionale prevede l’esercizio di una sola attività;
  • mentre si ha una STP multi disciplinare quando l’oggetto sociale prevede più attività professionali.

Le società tra professionisti sono società tipiche come:

  • società semplice;
  • società in nome collettivo o in accomandata semplice;
  • SPA oppure SRL;
  • cooperative costituite da almeno 3 soci persone fisiche.

Ciò che differenzia queste società è l’oggetto sociale che prevede l’esercizio di una o più attività professionali.

I professionisti prima di scegliere la forma societaria più adatta alle proprie necessità devono tenere in considerazione due fattori in particolare che caratterizzano l’oggetto sociale:

  1. Il regime di responsabilità per la prestazione professionale; questo argomento rimane ancora discusso tra:
    • chi pensa che la responsabilità del singolo professionista debba ricadere anche sugli altri soci
    • e coloro che ritengono che tale responsabilità debba essere legata solo al professionista che esercita l’attività e al cliente che beneficia del suo servizio.
  2. L’eventuale presenza di soci non professionisti.

QUALI SONO I REQUISITI PER APRIRE E COSTITUIRE UNA STP?

  1. Esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci.
  2. I soci della STP devono essere iscritti ad albi, ordini e collegi ed essere residenti in uno degli Stati membri dell’Unione Europea.
  3. La maggioranza dei voti per le decisioni deve essere riservata ai soci professionisti i quali devono versare anche i due terzi del capitale sociale.
  4. L’incarico professionale va conferito ai soci in possesso dei requisiti e non ai professionisti di categoria non protetta.
  5. Obbligo stipulazione polizza di assicurazione.
  6. Esclusione del socio che viene espulso e viene cancellato dall’albo.
  7. La denominazione STP deve contenere obbligatoriamente l’indicazione di società tra professionisti.
  8. Le società cooperative devono essere costituite da almeno 3 soci persone fisiche.

La società tra professionisti può sicuramente costituire una valida alternativa e presenta vantaggi, quali ad esempio:

  • diminuire i costi di un affitto oneroso;
  • beneficiare dell’opinioni di altri professionisti dello stesso settore o di altri.

Rivolgersi al Notaio di fiducia per comprendere tutti gli aspetti inerenti questa forma di società tramite una consulenza preventiva rappresenta un’ulteriore vantaggio.