
03 Apr SOCIETÀ TRA I PROFESSIONISTI
LA SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI, ALTERNATIVA ALLO STUDIO ASSOCIATO
La Società Tra i Professionisti (STP) rappresenta un’alternativa allo studio associato. Infatti permette l’associazione fra i lavoratori appartamenti alle cosiddette professioni protette o riconosciute, cioè tutelate da un ordine professionale, un collegio e/o un albo specifico.
La Società tra i professionisti è regolamentata dall’art. 10 della Legge 12 novembre 2011 nr. 183 e dal successivo decreto attuativo DM Giustizia nr. 34 del 08/02/2013.
Come per lo studio associato, anche la STP deve essere iscritta al Registro delle Imprese. L’iscrizione deve essere poi notificata all’ordine, collegio o albo di riferimento.
CARATTERISTICA FONDAMENTALE DELLE STP
Caratteristica fondamentale delle STP, è che possono aprirla solo i professionisti appartenenti alle professioni protette, ossia, quelle iscritte a collegi, ordini e albi specifici. Alcuni esempi:
- Medici;
- Veterinari;
- Ingegneri;
- Avvocati;
- Commercialisti ed esperti contabili;
- Maestri di sci;
- Giornalisti;
- ecc.;
La STP può avere diverse forme giuridiche secondo uno dei modelli societari previsti dal nostro ordinamento:
- si parla infatti di STP mono disciplinare quando l’oggetto sociale della società professionale prevede l’esercizio di una sola attività;
- mentre si ha una STP multi disciplinare quando l’oggetto sociale prevede più attività professionali.
Le società tra professionisti sono società tipiche come:
- società semplice;
- società in nome collettivo o in accomandata semplice;
- SPA oppure SRL;
- cooperative costituite da almeno 3 soci persone fisiche.
Ciò che differenzia queste società è l’oggetto sociale che prevede l’esercizio di una o più attività professionali.
I professionisti prima di scegliere la forma societaria più adatta alle proprie necessità devono tenere in considerazione due fattori in particolare che caratterizzano l’oggetto sociale:
- Il regime di responsabilità per la prestazione professionale; questo argomento rimane ancora discusso tra:
- chi pensa che la responsabilità del singolo professionista debba ricadere anche sugli altri soci
- e coloro che ritengono che tale responsabilità debba essere legata solo al professionista che esercita l’attività e al cliente che beneficia del suo servizio.
- L’eventuale presenza di soci non professionisti.
QUALI SONO I REQUISITI PER APRIRE E COSTITUIRE UNA STP?
- Esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci.
- I soci della STP devono essere iscritti ad albi, ordini e collegi ed essere residenti in uno degli Stati membri dell’Unione Europea.
- La maggioranza dei voti per le decisioni deve essere riservata ai soci professionisti i quali devono versare anche i due terzi del capitale sociale.
- L’incarico professionale va conferito ai soci in possesso dei requisiti e non ai professionisti di categoria non protetta.
- Obbligo stipulazione polizza di assicurazione.
- Esclusione del socio che viene espulso e viene cancellato dall’albo.
- La denominazione STP deve contenere obbligatoriamente l’indicazione di società tra professionisti.
- Le società cooperative devono essere costituite da almeno 3 soci persone fisiche.
La società tra professionisti può sicuramente costituire una valida alternativa e presenta vantaggi, quali ad esempio:
- diminuire i costi di un affitto oneroso;
- beneficiare dell’opinioni di altri professionisti dello stesso settore o di altri.
Rivolgersi al Notaio di fiducia per comprendere tutti gli aspetti inerenti questa forma di società tramite una consulenza preventiva rappresenta un’ulteriore vantaggio.
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