PIGNORAMENTO IMMOBILIARE: COME FUNZIONA

Pignoramento immobiliare

PIGNORAMENTO IMMOBILIARE: COME FUNZIONA

PIGNORAMENTO IMMOBILIARE: COME FUNZIONA?

Il pignoramento immobiliare rappresenta quel tipo di esecuzione forzata attraverso la quale si riesce a recuperare il debito. Il debito viene recuperato vincolando uno o più beni immobili di proprietà del debitore.

Per procedere in tale direzione occorre seguire una procedura che si articola in diverse fasi e che culmina con il pignoramento immobiliare.

LE FASI DELLA PROCEDURA DI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE

Le fasi della procedura di pignoramento immobiliare sono quelle previste per l’esecuzione forzata disciplinata dal nostro Codice di procedura civile.

  1. Prima di tutto il creditore notifica al debitore il titolo esecutivo. Il titolo è l’atto in cui si attesta in modo certo ed inconfutabile il suo diritto a richiedere il pagamento delle somme dovute.
  2. Per esempio: le sentenze le cambiali, gli atti ricevuti da notai, i decreti ingiuntivi, ecc.
  3. Se dopo questa prima fase, il debitore continua a non pagare, il creditore notifica un atto di precetto. L’atto di precetto rappresenta un ultimo avviso con cui viene intimato il pagamento entro 10 giorni.
  4. Se dopo questo avviso il debitore continua a non pagare il proprio debito, il decreto ingiuntivo diventa esecutivo. Quindi si procede con il pignoramento immobiliare e la successiva vendita all’asta del bene immobile.

IL PIGNORAMENTO IMMOBILIARE

Alcune informazioni utili:

  • La vendita dell’immobile pignorato e l’assegnazione dei beni, può essere richiesta entro 45 giorni.
  • Nell’atto di precetto del pignoramento è obbligatorio indicare una dicitura dove il debitore può, tramite “l’ausilio di un  organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento, concludendo con i creditori un accordo della composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano consumatore”.
  • Pubblicità delle vendite dei beni pignorati: il creditore per ogni lotto pubblicizzato deve versare 100 euro; ogni 3 anni l’ISTAT valuta questo importo.
  • Rateizzazione del bene pignorato: è possibile pagare a rate il bene pignorato ma senza superare le 12 rate. In caso si non pagamento anche di una rata, si perderebbe ogni beneficio e quanto versato fino a quel momento.

Sbagliare non solo è umano, è anche facile se intervengono fattori esterni a complicare le cose e a cambiare la nostra capacità economica; quello che fa la differenza è la capacità di gestire la situazione nel migliore modo possibile.

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