LO SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ

lo scioglimento della società

LO SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ

LO SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ

Quando si pensa alla creazione di una attività aziendale si deve anche pensare all’ipotesi peggiore, ovvero lo scioglimento della società.

Le imprese sono molteplici e si distinguono in piccole e medie dimensioni e a loro volta in imprese individuali e artigiane, società cooperative, società di persone e società di capitali.

A seconda del tipo di società abbiamo anche differenti cause e modalità di scioglimento; qui prendiamo in considerazione quelli inerenti alle società di capitali di piccole e medie dimensioni che rappresentano la realtà imprenditoriale più conosciuta.

LE CAUSE DI SCIOGLIMENTO

I motivi di scioglimento delle società di capitali sono previsti dall’art. 2484 del codice civile, il quale stabilisce le seguenti cause atte ad aprire la procedura di liquidazione:

  • Decorso del termine eventualmente fissato;
  • Conseguimento dell’oggetto sociale sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l’assemblea, convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
  • Impossibilità di funzionamento o continuata attività dell’assemblea;
  • Riduzione del capitale al di sotto del minimo legale senza che questo sia stato reintegrato;
  • Nelle ipotesi previste dagli articoli 2437 quater e 2473;
  • Deliberazione dell’assemblea;
  • Altre cause previste dall’atto costitutivo o dallo statuto;

In merito al primo punto si considera il termine fissato nell’atto costitutivo salvo proroga o clausole differenti; il secondo punto si identifica con l’attività imprenditoriale e con lo scopo che essa consegue. Le motivazioni che impediscono tale scopo possono essere le più svariate ma si ritiene che le difficoltà economiche momentanee non siano da essere considerate.

L’impossibilità di funzionamento dipende da fattori interni, legati, per esempio a difficoltà degli organi amministrativi o assemblari con l’impossibilità di sostituirli per poter andare avanti.

Il capitale minimo legale per le s.r.l. è di € 10.000,00.

Il recesso di un socio e il non acquisto della quota da parte di un altro socio può causare l’insufficienza del capitale sociale con la relativa impossibilità di proseguire l’attività.

Gli ultimi due casi richiedono un’apposita delibera di scioglimento.

LE PROCEDURE DI SCIOGLIMENTO

Le procedure di scioglimento cambiano a seconda della motivazione e in alcuni casi come quelli indicati dalle motivazioni 1), 2), 3), 4) e 5) si parla di procedura di scioglimento “semplificata” in quanto non occorre l’intervento del Notaio ed è effettiva alla data dell’iscrizione della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa presso l’ufficio del Registro delle Imprese.

L’organo amministrativo redige un atto nel quale specifica il motivo dello scioglimento della società ed indica la data dell’assemblea per la nomina del liquidatore; tale atto verrà depositato presso la Camera di Commercio per la vidimazione.

Per gli altri casi, occorre invece la presenza di un notaio, che redigerà e autenticherà il verbale di scioglimento, sottoscritto dall’amministratore e dagli organi eventualmente convocati.

Fa parte delle procedure di scioglimento la fase della liquidazione vera e propria del patrimonio sociale che porterà alla redazione del bilancio finale e alla cancellazione della società dalla Camera di Commercio nonché alla chiusura della partita Iva.

Lo scioglimento della società non è certo auspicabile ma poter contare su un servizio di consulenza e assistenza che indichi passo dopo passo, non solo gli atti da compiere ma anche le possibilità alternative a nostra disposizione, alleggerisce il peso da sopportare.