Famiglia: le convivenze di fatto

casa in leasing

Famiglia: le convivenze di fatto

La Legge Cirinnà (legge 76/2016) approvata nei mesi scorsi regola innanzitutto l’unione tra persone dello stesso sesso ma contiene una seconda parte che regolamenta, per la prima volta a livello nazionale, anche le convivenze di fatto.

La convivenza di fatto può riguardare sia le coppie eterosessuali che omosessuali.

Come istituzionalizzare una convivenza?

La prima cosa da fare è la richiesta di iscrizione all’anagrafe. Uno dei due conviventi può presentare il modello di dichiarazione di residenza all’ufficio anagrafico del Comune dove si intende fissare la propria residenza o inviarlo per raccomandata, via fax o mail, puntualizzando che si tratta di “Convivenza per vincoli affettivi”.

Chi compila il modulo è il “soggetto che dirige la convivenza”. Al modello bisogna allegare i documenti di identità di entrambi i soggetti.

I conviventi possono decidere di regolare i reciproci rapporti economici e patrimoniali e di optare per la comunione dei beni con un contratto di convivenza.  Il contratto può contenere: l’indicazione della residenza, le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo, il regime patrimoniale della comunione dei beni, come da codice civile.

Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento.

Per la sottoscrizione o l’eventuale modifica o risoluzione del contratto di convivenza, è necessaria la forma scritta e l’atto deve essere predisposto con l’assistenza di un Notaio nella forma di atto pubblico o di scrittura privata.

Il professionista incaricato dovrà iscrivere il contratto all’anagrafe di residenza dei conviventi, passaggio necessario perché abbia valore anche nei confronti dei terzi.

Diritti e Doveri dei conviventi. I conviventi hanno gli stessi diritti dei coniugi.

In caso di malattia o di ricovero i conviventi hanno il diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali, con le stesse regole previste nel matrimonio.

Ciascun convivente può designare l’altro come suo rappresentante, con poteri limitati o assoluti, per le decisioni in materia di salute in caso di malattia che comporti incapacità d’intendere e di volere.

Nel caso di morte ciascun convivente può designare l’altro come suo rappresentante per quanto riguarda la donazione di organi, funerali, le modalità di trattamento del corpo. Questa designazione può avvenire attraverso uno scritto autografo oppure in forma verbale davanti a un testimone.

Nel caso di morte di uno dei due conviventi che ha anche la proprietà della casa comune, il partner superstite ha il diritto di rimanere nell’abitazione per altri due anni o per un periodo uguale alla convivenza se superiore a due anni, ma comunque non oltre i cinque anni.

Se nella casa di convivenza comune vivono i figli della coppia o i figli di uno dei due, il convivente che sopravvive alla morte dell’altro può rimanere nella casa comune per almeno tre anni. 

La convivenza non dà diritto alla pensione di reversibilità.

Oltre che in caso di morte o di matrimonio, la convivenza si risolve per accordo delle parti o per volontà unilaterale.

Per qualsiasi chiarimento sulle unioni civili ma anche su contratti di matrimonio e convivenze lo Studio Notarile Moccia è a vostra disposizione: contattate il nostro Studio chiedeteci un’appuntamento o un preventivo.

E’ possibile contattare i nostri uffici anche tramite i nostri numeri di telefono, il servizio diSMS dedicato al numero di cellulare: 320 – 20.41.935 oppure potete contattarci dalla nostra pagina Facebook.