Donare ad un bambino non ancora nato? Si può!

DONARE AD UN BAMBINO NON ANCORA NATO

Donare ad un bambino non ancora nato? Si può!

Sembra un’idea stravagante donare ad un bambino non ancora nato, e invece si può! A volte, infatti, capitano clienti che vogliono donare dei beni al figlio non ancora nato, anzi appena concepito. O nonni anziani che temono di non conoscere i nipoti e dispongono che la loro casa vada al nipotino che ancora non è stato neanche concepito. La legge disciplina questa fattispecie con l’art. 784 del codice civile e considera chi non è ancora nato, capace di ricevere per donazione. Vediamo come.

L’atto di donazione

La donazione è l’atto mediante il quale questo trasferimento di beni è giuridicamente possibile, per cui è necessario l’intervento del notaio. I soggetti coinvolti sono due: il donante e il beneficiario della donazione.

Il beneficiario può essere: 

      il nascituro, quindi un bambino non ancora nato, già concepito – la donazione sarà valida se il donatario nascerà entro trecento giorni da quando la donazione si è conclusa;

      un bambino non ancora concepito – in questo caso la donazione sarà valida se la persona dalla quale nascerà il donatario è vivente al momento della donazione.

Accettazione e rifiuto della donazione

Ma chi si deve presentare dal notaio per perfezionare l’atto visto che il beneficiario non è ancora nato?

Di regola la donazione viene accettata da coloro i quali avranno la rappresentanza legale del donatario, per cui in genere spetta al genitore o ai genitori che esercitano la potestà. A seguito dell’accettazione della donazione, il nascituro riceverà i beni al momento della sua nascita. Fino a quel momento il donatario rimane proprietario dei beni oggetto della donazione e dovrà amministrarli fino alla nascita del beneficiario.

Ma i genitori potrebbero anche rifiutare che qualcuno possa donare al bambino non ancora nato. Ad esempio, non sono d’accordo che il nonno lasci la propria abitazione al nipote nascituro (e non al figlio!). In questo caso il ruolo del notaio diventa delicato e dirimente. La legge prevede che la volontà del donante sia rispettata anche nel caso in cui i genitori non siano d’accordo. Pertanto il notaio dovrà ricorrere al giudice tutelare il quale, se lo ritiene opportuno, nominerà un curatore speciale che sarà autorizzato ad intervenire all’atto e ad accettare la donazione.

I frutti

Tra il momento dell’accettazione della donazione, da parte dei legali rappresentanti del nascituro, e il momento della nascita di quest’ultimo, i beni oggetto della donazione potrebbero produrre dei frutti in senso giuridico (si pensi, ad esempio, agli interessi che maturano su una somma di danaro). 

Se si tratta di donazione a soggetto già concepito, i frutti maturati spettano tutti al beneficiario della donazione.

In caso invece di donazione a favore di chi non è ancora stato concepito, i frutti spettano a colui che ha effettuato la donazione fino al momento in cui nasce il beneficiario della donazione. Il donante può comunque stabilire una disciplina dei frutti diversa rispetto a quella indicata dalla legge.

Vantaggi della donazione al nascituro

Il vantaggio per i genitori è legato alla proprietà del bene. Esso passerà direttamente al figlio al momento della nascita, “saltando” per così dire un passaggio. In questo modo si potrà ottenere un risparmio legato ai costi notarili. Inoltre la legge prevede che la donazione (con valore inferiore a un milione di euro) effettuata tra coniugi o tra parenti in linea retta (genitori-figlio / nonno-nipote) è esente dall’imposta di registro e dall’imposta di donazione. 

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