Bonus prima casa: cosa succede se l’acquirente vende

Bonus prima casa

Bonus prima casa: cosa succede se l’acquirente vende

Cosa comporta il bonus prima casa

Il bonus prima casa interviene a vantaggio dell’acquirente all’acquisto di un’unità immobiliare che va destinata a propria abitazione.

Il bonus comporta ad esempio che l’acquirente abbia la residenza anagrafica, oppure svolga l’attività lavorativa, presso il Comune dove si trova l’immobile. Oppure che si impegni, all’atto dell’acquisto, a trasferirla in questo stesso Comune entro il termine massimo di 18 mesi.

Ma cosa succede se l’acquirente vende la prima casa per costruirne una seconda? Perde le agevolazioni destinate alla prima casa?

Chi vende un immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa” prima che siano trascorsi cinque anni, non necessariamente perde i benefici. Basta che entro un anno dall’alienazione costruisca un’altra casa – da adibire ad abitazione principale – su un terreno di sua proprietà.

Lo stabilisce la Sesta Sezione Civile della Corte di cassazione con la sentenza n. 13550/2016, del 1^ luglio che accoglie il ricorso di una coppia di contribuenti che si era inizialmente vista negare il bonus dalla Commissione Tributaria Regionale.

Le agevolazioni valgono anche quando si è già proprietari di un terreno.

La legge sulle agevolazioni per la prima casa prevede che il contribuente perda il bonus in caso di vendita dell’immobile acquistato con i benefici prima del decorso di cinque anni dall’acquisto (“alienazione infraquinquennale”).

Come evitare di perdere il bonus prima casa

Il contribuente evita la revoca delle agevolazioni se  acquista un secondo immobile da adibire a propria abitazione principale entro un anno dalla vendita del primo.

Per non  perdere i benefici bisogna specificare che il concetto di “acquisto” di un secondo immobile comprende in questo caso anche la costruzione, su un’area di proprietà del contribuente, di una nuova abitazione da adibire a principale.

Non importa dunque se il soggetto che vuole usufruire dei contributi utilizza il ricavo della vendita della prima abitazione per l’effettivo acquisto di un secondo immobile o per la costruzione di  una nuova abitazione: ciò che conta è che il “riacquisto” in questione abbia ad oggetto una nuova abitazione da costituirsi come prima casa.

Con la sentenza n. 13550/2016, la Cassazione stabilisce che tale regola vale anche nei casi in cui il terreno edificabile sia stato acquistato prima della vendita del primo immobile acquistato con agevolazioni.

Non è necessario che i lavori di costruzione del nuovo immobile siano ultimati. E’ sufficiente infatti che lo stadio di avanzamento degli stessi sia tale da ritenere la casa “venuta ad esistenza”.

Lo Studio Notarile Moccia è a vostra disposizione per ulteriori dettagli: contattateci per un appuntamento o un preventivo.