L’azione giudiziale per il riconoscimento di paternità o maternità

dichiarazione giudiziale di paternità

L’azione giudiziale per il riconoscimento di paternità o maternità

.

Nel caso di un figlio non riconosciuto, si può promuovere un procedimento giudiziario per ottenere il riconoscimento di paternità o maternità, tramite l’accertamento del rapporto di filiazione e la conseguente attribuzione dello status di “figlio”.

Tale azione, denominata “azione di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità” è disciplinata dall’art. 269 del codice civile e consente al figlio non riconosciuto di godere degli stessi diritti del figlio riconosciuto. 

CHI PUO’ PROMUOVERE L’AZIONE 

I soggetti legittimati a promuovere azione giudiziale per il riconoscimento di paternità e/o maternità sono:

      Il figlio stesso, per il quale l’azione è imprescrittibile

      In caso di morte del figlio, i suoi discendenti che possono esercitarla entro due anni dalla morte

Nel caso il figlio sia minorenne, l’azione può essere esercitata dal genitore o dal tutore che agisce nel suo interesse.

COME SI DIMOSTRA LA PATERNITA’ O MATERNITA’

Quanto ai mezzi per dimostrare la paternità o la maternità del soggetto citato in giudizio, bisogna fare qualche distinzione. Mentre la prova della maternità è agevole essendo sufficiente “dimostrare l’identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna che si assume sia la madre” (art 269 cc) la prova della paternità è decisamente più complessa. 

La legge infatti dice che la sola dichiarazione della madre non è da ritenersi sufficiente. Neanche l’esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all’epoca del concepimento possono costituire prova certa di paternità.

TEST DEL DNA E RIFIUTO DELL’ESAME

Il mezzo di prova che senza dubbio consente di accertare lo status di figlio è il test del DNA. Il test del DNA, attraverso il prelievo di sangue dal genitore (in genere il padre), è in grado di confermare o meno la parentela.

E’ frequente, tuttavia, che il genitore non dia il consenso a sottoporsi agli esami ematologici richiesti; per questa ragione, al fine di tutelare il diritto del figlio al riconoscimento, tale rifiuto viene inteso dal giudice, assieme ad altri elementi di prova, quale implicita ammissione di paternità.

Infatti la Corte di Cassazione ha ribadito più volte che il rifiuto a sottoporsi al test del DNA in sede di giudizio promosso per l’accertamento della paternità costituisce un comportamento di così elevato valore indiziario da poter da solo consentire la fondatezza della domanda. 

SONO TUTTI FIGLI

Molto è cambiato dal 1975 ad oggi. La riforma del Diritto di Famiglia e, successivamente la riforma della Filiazione del 2014, hanno introdotto un cambiamento significativo in merito al rapporto giuridico genitori-figli. 

Ad esempio non esiste più la discriminazione tra figli “legittimi” e “naturali” ovvero tra figli nati all’interno e fuori dal matrimonio. 

Oggi vige una nuova definizione di parentela, descritta dall’art.74 del Codice Civile “la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio sia adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età”.

Si è dunque finalmente giunti ad una completa parificazione, consentendo anche al figlio che ha legalmente ottenuto il riconoscimento di maternità/paternità, di godere degli stessi diritti, senza differenza alcuna.

Lo Studio Notarile Moccia garantisce un servizio di assistenza per tutto quello che concerne il cosiddetto “diritto di famiglia”.