Imprese: il patto di famiglia

Patto di famiglia

Imprese: il patto di famiglia

Il passaggio generazionale

Nel 2006 il legislatore ha introdotto il patto di famiglia per aiutare l’imprenditore a governare un momento delicato nella vita di un’azienda familiare e cioè il passaggio generazionale.

L’imprenditore con questo strumento può:

  • decidere per tempo chi dovrà succedergli alla guida dell’impresa;
  • evitare dannose liti tra gli eredi;
  • scegliere tra loro chi ha le qualità più idonee per condurre con successo l’azienda, quando lui lascerà il comando.

Il patto di famiglia non è un testamento, ma è il contratto con cui l’imprenditore “anticipa” la propria successione per il trasferimento della proprietà dell’azienda ai figli o ai nipoti, nell’ottica della continuità e stabilità dell’impresa. Attraverso il patto di famiglia l’imprenditore può individuare uno o più discendenti (figli, nipoti) ritenuti più adatti alla gestione dell’azienda.

L’imprenditore così stabilisce il trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni (quando l’impresa è svolta attraverso una struttura societaria) e la liquidazione dei diritti economici dei legittimari ai quali non viene assegnata l’azienda o non vengono assegnate le partecipazioni.

Il patto di famiglia: un contratto per atto pubblico

Quindi è da farsi davanti al Notaio. Al contratto devono partecipare tutti i soggetti che, al momento della stipula, hanno diritto all’eredità ossia il coniuge ed eventuali altri figli.

Il coniuge e i legittimari hanno infatti diritto a percepire, dai figli assegnatari, una somma a titolo di liquidazione del valore delle quote di eredità : quanto ricevuto viene imputato alla quota di legittima.

La liquidazione può avvenire anche con un contratto successivo, purché collegato al patto di famiglia e con la presenza degli stessi partecipanti.

Scioglimento  e diritto di recesso

Quanto al contenuto del contratto, è importante che il patto di famiglia specifichi se c’è o meno il diritto di recesso: se manca la clausola sul diritto di recesso, per sciogliersi dal vincolo l’interessato dovrà necessariamente ottenere lo scioglimento del primo patto facendo stipulare un secondo, nuovo, patto di famiglia con le stesse persone.

Il contratto può essere sciolto o modificato dagli stessi soggetti che vi hanno partecipato o con un diverso contratto, stipulato sempre per atto pubblico o mediante recesso (se previsto nel patto di famiglia) esercitato sulla base di una “dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio”.

Il patto di famiglia può essere impugnato da tutti i partecipanti per violenza, errore o dolo, entro un anno.

Maggiori informazioni

Per avere notizie più precise e dettagliate sul patto di famiglia,  puoi scaricare la guida del notariato.

 

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